decreto attuativo del piano Transizione 5.0 tutte le novità
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Presidente CONFAPILAZIO/Edilizia CEO GRUPPO REA ITALIA Valentino Cotugno
“Sono 23 gli articoli della bozza del decreto interministeriale Mimit-Mef, cioè il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0. Il provvedimento stabilisce le modalità attuative del Piano e, in particolare, i termini di trasmissione delle comunicazioni, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di fruizione del credito d’imposta. Nel dettaglio, oltre a fornire una serie di definizioni e indicare i soggetti beneficiari, il decreto specifica i progetti di innovazione ammessi – indicando la procedura per la fruizione dei crediti d’imposta – e quelli che, al contrario, non potranno accedere ad agevolazioni. Tra le attività oggetto di investimenti si fa riferimento ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e a specifiche attività di formazione agevolabili. Come anticipato, viene regolato il calcolo della riduzione dei consumi energetici da attestare attraverso apposite certificazioni di risparmio energetico, demandando al Ministero delle Imprese e Made in Italy, che si avvarrà del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche.”
“Impresa di nuova costituzione” è una definizione interessante, soprattutto per quanto riguarda la misurazione del risparmio energetico conseguito. In questo caso, l’impresa può fare riferimento a uno scenario controfattuale anziché alla misurazione dei consumi registrati nell’anno precedente.
La definizione di “impresa di nuova costituzione” include le seguenti categorie:
Imprese attive: Queste sono imprese che hanno variato sostanzialmente i prodotti e i servizi offerti da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione. Quindi, non si tratta solo di nuove imprese, ma anche di quelle che hanno apportato modifiche significative ai loro prodotti e servizi entro il periodo di sei mesi.
Struttura produttiva e processo interessato:
Struttura produttiva: Si riferisce a un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti che si trovano sulla stessa particella catastale o su particelle contigue. Questi siti sono finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi. Devono avere la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o parte di esso, oppure la completa erogazione dei servizi o parte di essi. Inoltre, devono essere dotati di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa, costituendo di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Processo produttivo: Questo è l’insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore. Queste attività includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione o la produzione e/o distribuzione di servizi. Utilizzano risorse (input del processo) per trasformarle in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).
Definizione di “Impresa di nuova costituzione”:
La definizione di “impresa di nuova costituzione” è relativamente ampia e lascia all’impresa un certo margine per definire autonomamente il perimetro da prendere in esame.
In particolare, l’impresa di nuova costituzione può fare riferimento a uno scenario controfattuale anziché alla misurazione dei consumi registrati nell’anno precedente per la valutazione del risparmio energetico conseguito.
Questa definizione include sia le nuove imprese che quelle che hanno sostanzialmente modificato i prodotti e i servizi offerti entro sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione.
Date importanti:
Il Piano Transizione 5.0 è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
La data di avvio del progetto di innovazione è quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento. Per i progetti del 2024, questa data deve essere successiva al 1° gennaio 2024.
La conclusione degli investimenti varia a seconda del tipo di investimento:
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (beni trainanti), si applicano le regole dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il TUR).
Per gli investimenti in fonti rinnovabili (investimento trainato), conta la data di fine lavori dei beni.
Per la formazione (anch’essa investimento trainato), rileva la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
La comunicazione ex post deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.
Una sola pratica alla volta:
Ogni impresa può attivare una sola pratica alla volta. Se il progetto di innovazione coinvolge due o più processi interessati, si considera l’intera struttura produttiva.
L’azienda può aprire una nuova pratica solo dopo aver chiuso quella precedente (tramite comunicazione ex post e approvazione del GSE o tramite rinuncia o decadenza).
Plafond annuale:
Il limite di spesa di 50 milioni è annuale.
Per massimizzare l’utilizzo del doppio plafond per il biennio, le imprese possono considerare chiuse al 31 dicembre 2024 anche le pratiche che si concluderanno entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto pari almeno al 50% dell’ammontare degli investimenti.
Questo punto è ancora oggetto di discussione tra MIMIT e MEF.
Esclusioni relative al DNSH:
Per le attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), sono previste due esclusioni:
Investimenti in attività che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte monitorati nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa.
Investimenti in attività che rientrano nel piano di monitoraggio, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sulle emissioni. Restano non ammissibili gli investimenti in impianti con intensità emissiva superiore all’80° percentile.
Per le esclusioni legate alla produzione di rifiuti speciali, sono ammessi progetti di innovazione che non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto o che riguardano siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento.
Questo è tuttavia un punto sul quale è ancora in corso una interlocuzione tra MIMIT e MEF.
Linea morbida sulle esclusioni relative al DNSH
Sul DNSH passa la linea morbida.
Per quanto riguarda le attività che rientrano nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) sono infatti previste due esclusioni: in primo luogo sono consentiti investimenti in quelle attività che “non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa”. Ma anche le attività che che rientrano nel piano di monitoraggio sono ammesse “a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni”. C’è però un limite: restano non ammissibili gli investimenti in impianti con intensità emissiva più alta dell’80mo percentile.
Anche per quanto riguarda le esclusioni connesse alla produzione di rifiuti speciali è prevista un’eccezione analoga: sono infatti ammessi quei progetti di innovazione che “non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto” oppure “sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento”.
Calcolo del risparmio:
Il risparmio si calcola confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi (come specificato all’articolo 6) con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche. Si utilizzano indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento.
Nel caso in cui il progetto di innovazione coinvolga più di un processo produttivo, si fa riferimento ai consumi energetici dell’intera struttura produttiva.
Se non si dispone di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente al progetto di innovazione sono determinati tramite una stima basata sull’analisi dei carichi energetici utilizzando dati tracciabili.
Scenario controfattuale:
Per le imprese di nuova costituzione, che non hanno uno scenario reale di riferimento, occorre considerare uno scenario controfattuale.
L’impresa deve individuare almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferiti agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione.
Calcolando la media dei consumi energetici medi annui di questi beni alternativi per ciascun investimento, si ottiene lo scenario controfattuale, che serve come riferimento per calcolare il risparmio garantito dall’investimento reale.
Rinnovabili:
Il decreto chiarisce che le spese che si possono portare nel montante ammesso all’incentivo riguardano, oltre ai moduli (nel caso del fotovoltaico) e ai sistemi di stoccaggio già citati nel decreto legge, anche i seguenti elementi:
Gruppi di generazione dell’energia elettrica
Servizi ausiliari di impianto
Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
Impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
Il dimensionamento degli impianti viene determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, che non ecceda del 5% il fabbisogno energetico della struttura produttiva (cioè sia al massimo pari al 105% del fabbisogno).
Un’importante novità è che i beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia “entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione”.
Nell’allegato 1 viene fornita anche una tabella che permette di convertire le unità di misura delle diverse fonti rinnovabili in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP).
I limiti
Il decreto attuativo indica poi, come previsto da una modifica alla norma primaria introdotta durante il percorso di conversione in legge del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, i limiti economici per la fruizione dell’incentivo sulle rinnovabili per autoconsumo e sui sistemi di stoccaggio.
Per quanto riguarda i sistemi di stoccaggio l’importo riconosciuto è pari a 900 € per kWh . Per esempio un sistema di stoccaggio da 100 kWh pagato 100.000 euro può essere inserito solo per un valore di 90.000 euro.
Per quanto riguarda invece i sistemi di generazione, il decreto prevede una tabella che differenzia sia la tipologia di fonte rinnovabile, sia la “taglia” dell’impianto.
La formazione
Anche per l’altro investimento trainato, quello della formazione, ci sono delle novità importanti.
Viene in particolare definito l’elenco delle attività ammesse, che sono raggruppate in due elenchi, uno dedicato alle attività inerenti la formazione su aspetti legati alla transizione green e l’altro relativo alla formazione sulla transizione digitale.
I progetti formativi devono essere di durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una di queste quattro “materie”:
Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
e almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su
Integrazione digitale dei processi aziendali
Cybersecurity
Business data analyitcs
Intelligenza artificiale e Machine learning
L’elenco completo delle competenze su cui è possibile fare formazione è il seguente:
Le spese ammesse sono:
le spese relative ai formatori, cioè
i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca
i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
i Competence Center
gli European Digital Innovation Hubs
le ITS Academy negli ambiti green e digitale
i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Procedura per ottenere il credito d’imposta:
Per accedere al beneficio, l’impresa deve inviare una comunicazione preventiva al GSE all’avvio del progetto di innovazione.
Questa comunicazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare il beneficiario, il progetto stesso (inclusi data di avvio e completamento), gli investimenti agevolabili e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, insieme alla certificazione ex ante.
Entro cinque giorni, il GSE verifica i dati e la completezza della documentazione e comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nei limiti delle risorse disponibili.
Se i dati o i documenti risultano incompleti o errati, il GSE richiede integrazioni entro dieci giorni. Se queste risultano idonee, comunica l’importo del credito d’imposta prenotato entro altri cinque giorni.
Se le risorse non sono immediatamente disponibili, la comunicazione preventiva si considera comunque trasmessa. Una volta che le risorse diventano disponibili, il GSE informa l’impresa, che deve confermare il contenuto della comunicazione preventiva entro dieci giorni. Successivamente, il GSE comunica l’importo del credito d’imposta prenotato entro cinque giorni dalla conferma.
Dopo aver ricevuto conferma della prenotazione del credito, l’impresa deve inviare comunicazioni periodiche in relazione all’avanzamento del progetto di innovazione.
La prima comunicazione periodica deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato: l’impresa deve comunicare di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni.
Una seconda comunicazione (vedremo se rimarrà, come accennato sopra) va fatta entro il 31 dicembre 2024 per attestare il pagamento di almeno il 50% del costo di acquisizione e garantirsi che il progetto rientri nel plafond del 2024 se il progetto sarà completato entro il 30 aprile 2025.
In relazione alle comunicazioni periodiche, il GSE verifica i dati e la documentazione e comunica all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato o, se necessario, il nuovo importo ridotto entro cinque giorni dalla ricezione. Se ci sono errori o documenti incompleti, vengono richieste ulteriori integrazioni.
Una volta completato il progetto di innovazione, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare una comunicazione di completamento contenente tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto completato, inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del credito d’imposta, insieme a ulteriori certificazioni.
Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione ex post, il GSE verifica i dati e la documentazione e comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può superare l’importo prenotato. Se i dati sono errati o incompleti, vengono richieste ulteriori integrazioni.
Dopo altri dieci giorni, il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione. Può essere utilizzato da subito, in una o più quote, fino al 31 dicembre 2025. L’ammontare non utilizzato entro questa data va utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.
In caso di mancato invio delle comunicazioni o delle integrazioni nei termini previsti, la procedura per la fruizione del credito d’imposta non si perfeziona.
Infine, come accennato, la comunicazione preventiva può essere trasmessa solo per strutture produttive che non hanno altri progetti di innovazione in corso o che hanno già completato progetti precedenti con credito d' imposta già comunicato dal GSE: la regola, come dicevamo sopra, è di una pratica alla volta.
Comunicazione ex ante valida anche per Transizione 4.0
Nel caso in cui un’azienda non dovesse portare a compimento il percorso che porta alla fruizione del credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0, una volta chiusa quella pratica potrà dirottare le proprie attenzioni sul piano Transizione 4.0 senza dover ripetere la comunicazione di avvio degli investimenti (ex ante) già prodotta per il piano Transizione 5.0. In tal caso, si legge nel decreto attuativo,
Gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 3, del presente decreto.
Si amplia l’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione
Il decreto legge si limitava a considerare abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche unicamente gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il decreto attuativo amplia le categorie di soggetti titolati a produrre le certificazioni includendovi gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
UNI EN ISO 14065;
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
Non solo: sono titolati anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.
Come si può notare, i primi due sono laureati triennali, mentre gli altri nove sono laureati magistrali.
Tutti i soggetti devono essere in possesso dei “requisiti di professionalità” nonché di “indipendenza, imparzialità e onorabilità” e pertanto dovranno dichiarare “di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali”.
Un’ulteriore nota va fatta in materia di perizia per la parte 4.0. Occorrerà attestare “le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Le modalità sono quelle già note: perizia o attestazione di conformità sopra i 300.000 euro oppure autodichiarazione del legale rappresentante se il valore dei beni è inferiore.
Il decreto specifica che il soggetto che fa la perizia per la componente dei beni “4.0” può essere anche lo stesso che segue la pratica relativa al progetto di innovazione, naturalmente se titolato a farlo.
Controlli già dalla comunicazione ex ante
Novità anche sul fronte dei controlli.
Nel ribadire che il soggetto che si occuperà sia delle verifiche documentali sia dei controlli sul campo sarà il GSE, il decreto attuativo prevede che
Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva
I controlli dunque non scatteranno soltanto a procedura ultimata, ma potrebbero essere avviati, per quanto possibile, già dopo la prenotazione, ad esempio per la verifica del calcolo del risparmio stimato.
Periodo di osservazione:
Il decreto ribadisce quanto previsto già dal decreto legge 19 in merito al cosiddetto “periodo di osservazione”. Le aziende non possono alienare i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione.
Aggiunge che il medesimo periodo di osservazione vale anche per gli obiettivi di risparmio energetico: in altre parole, i minori consumi devono essere mantenuti per cinque anni.
Se questi requisiti dovessero venire meno, l’impresa sarà tenuta a restituire l’incentivo “entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi”. In caso di mancato pagamento, oltre alla restituzione dell’incentivo, saranno applicati interessi e sanzioni.
Articolo da Redazione Rivista On-line Nazionale www.rivenditoriedili.it Ing. Arnaldo Di Giussani .
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